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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila

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Area Comunità

Questa sezione ha la scopo di condividere materiale normativo e informativo con l'utenza, nonchè di mettere a disposizione delle Strutture per i minorenni del distretto la modulistica aggiornata per ottemperare puntualmente agli adempimenti previsti dall’art. 9 della legge n. 184/83, come sostituito dalla legge n. 149/2001, in merito alle comunicazioni semestrali relative ai minori ospiti delle strutture.

A tal proposito, si rammenta il succitato art. 9 della legge n. 184/83 (come sostituito dalla legge n. 149/2001) e gli specifici obblighi che ne derivano: 

"1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo." 

Pertanto, i responsabili e/o gli addetti ai centri che ospitano minori devono inviare a questa Procura per i Minorenni, ogni semestre, la scheda con le notizie richieste dalla legge.

I riferimenti temporali sono:

  • 1° semestre dell’anno (dal 1° gennaio al 30 giugno, schede da inviare entro e non oltre il 30 luglio);
  • 2° semestre dell’anno (dal 1° luglio al 31 dicembre, schede da inviare entro e non oltre il 30 gennaio).

Va compilata la scheda per ogni minore che sia stato, per almeno un giorno del semestre, ospite della struttura. Inoltre, è necessario trasmettere un foglio riepilogativo con l’elenco (in ordine alfabetico) dei minori ospiti al 30 giugno (per il 1° semestre) o al 31 dicembre (per il 2° semestre) e con quelli entrati e/o usciti nel semestre.

È essenziale che la trasmissione avvenga nel rispetto dei termini sopra indicati.

Il ritardo o l’omissione, oltre a poter costituire fatto illecito, pregiudicano lo svolgimento del monitoraggio sopra richiamato.

Per le comunicazioni di cui sopra, che dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC: ispezioni.procmin.laquila@giustiziacert.it .  


Si prega di utilizzare i modelli predefiniti, scaricabili attraverso lo spazio "Allegati" in fondo alla pagina.                                                                                                            

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